Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese

Assimilato al domestico

Le acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche sono a queste ultime equiparate formalmente quanto alla disciplina e al regime autorizzatorio degli scarichi.

Pertanto lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche è sempre ammesso previo permesso di allacciamento rilasciato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, nell’osservanza della normativa in materia di scarichi e delle ulteriori condizioni eventualmente previste dall’Ufficio d’Ambito.

I criteri per l’assimilazione alle acque reflue domestiche sono stabiliti dalla normativa nazionale e regionale come meglio specificato nel seguito:

Assimilazione ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 101, comma 7 e 7 bis

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

  1. provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
  2. provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
  3. provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
  4. provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d’acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
  5. provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore
  6. di vegetazione dei frantoi oleari, ove l’ente di governo dell’ambito e il gestore d’ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all’effettiva capacità di trattamento dell’impianto di depurazione.

Assimilazione ai sensi del R.R. n. 6/2019, art. 4, comma 1, lettera a)

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

  1. provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengano esclusivamente da servizi igienici, cucine o mense;
  2. provenienti da pompe di calore installate presso insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazioni di servizi (tali acque sono invece da considerarsi acque reflue domestiche se provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da attività domestiche);
  3. costituite da condense di caldaie ad uso riscaldamento ambienti e provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazioni di servizi (tali acque sono invece da considerarsi acque reflue domestiche se provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da attività domestiche);
  4. costituite da condense degli impianti di condizionamento e provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazioni di servizi (tali acque sono invece da considerarsi acque reflue domestiche se provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da attività domestiche);
  5. provenienti da rigenerazione di sistemi di addolcimento di acque destinate a usi tecnologici;
  6. provenienti da svuotamento di impianti di riscaldamento a circuito chiuso;
  7. provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 1 dell’allegato B al R.R. n. 6/2019

 

Assimilazione ai sensi del R.R. n. 6/2019, art. 4, comma 1, lettera b)

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri della tabella 2 dell’allegato B al R.R. n. 6/2019 e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite indicati nella stessa tabella 2

Comunicazione e/o richiesta di assimilazione

Ai fini dell’attivazione di uno scarico in fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche, contestualmente alla domanda di allaccio alla rete fognaria (da presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato, ALFA S.r.l.), il titolare dello scarico è tenuto a presentare all’Ufficio d’Ambito e per conoscenza al Gestore, una comunicazione di assimilazione o una richiesta di assimilazione, a seconda delle condizioni alle quali è ammessa l’assimilazione.

I titolari degli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche sono tenuti a comunicare all’Ufficio d’Ambito e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (ALFA S.r.l.):

  1. le variazioni della titolarità, chiedendone contestualmente la voltura;
  2. le variazioni quali-quantitative delle acque reflue da scaricare, al fine della valutazione di permanenza delle condizioni di assimilazione.

Comunicazione di assimilazione

La comunicazione di assimilazione deve essere presentata qualora l’assimilazione sia ammissibile in base:

  • al D.Lgs. 152/06, art. 101, comma 7 e comma 7bis
  • al R.R. n. 6/2019, art. 4, comma 1, lettera a)
  • al R.R. n. 6/2019, art. 4, comma 2

La comunicazione di assimilazione deve attestare la presenza dei requisiti e/o la conformità alle caratteristi­che che implicano l’assimilazione, quali ad esempio, ove previsto, la prove­nienza del refluo, il volume massimo scari­cato o utilizzato.

In caso di comunicazione, l’assimilazione si ritiene confermata qualora l’Ufficio d’Ambito non dia riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione; l’Ufficio d’Ambito, qualora stabilisca che lo scarico sia ammissibile solo a specifiche condizioni, le comunica al titolare dello scarico entro il medesimo termine.

Richiesta di assimilazione

La richiesta di assimilazione deve essere presentata qualora l’assimilazione sia ammissibile in base:

  • al R.R. n. 6/2019, art. 4, comma 1, lettera b)

La richiesta di assimilazione deve contenere tutte le informazioni necessarie a descrivere lo scarico e un’analisi dello stesso per la verifica del rispetto dei limiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B. In caso di richiesta di assimilazione, l’Ufficio d’Ambito si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza rilasciando un’apposita dichiarazione di assimilazione. l’Ufficio d’Ambito, qualora stabilisca che lo scarico sia ammissibile solo a specifiche condizioni, le comunica al titolare dello scarico entro il medesimo termine.

Modalità di trasmissione istanza, oneri di istruttoria, richiesta voltura

Le richieste, comunicazione e voltura di assimilazione deve essere compilata utilizzando gli appositi moduli disponibili sul sito internet nella sezione Modulistica, seguendo le indicazioni per il pagamento degli oneri istruttori nella sezione Oneri.