Accesso agli atti
L’ordinamento giuridico italiano conosce varie tipologie di acceso agli atti, l’accesso documentale, l’accesso civico semplice, l’accesso civico generalizzato.
L’accesso documentale
È riconosciuto al cittadino dall’art. 22 e ss. della l. 241/90 e s.m.i., al fine di tutelare le proprie posizioni giuridiche qualificate di cui è titolare. Il richiedente, quindi, deve dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.La tutela riconosciuta dal legislatore ai soggetti interessati consente, quindi, un’ostensione approfondita e connessa con la tutela dei diritti dell’istante.
In caso di diniego dell’istanza è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale al fine di vedersi riconosciuto il proprio diritto, diritto che può anche essere
L’accesso civico semplice
In questo caso, la trasparenza dell’azione amministrativa avviene mediante la pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet istituzionale di alcuni atti dell’amministrazione. In questo modo, l’esigenza di conoscenza del cittadino è soddisfatta da questo adempimento. Si genera così la conoscenza dell’attività realizzata dall’ente e l’utente non ha bisogno di chiedere copia dell’atto poiché è in grado di visualizzarlo sul sito dell’amministrazione coinvolta. La pubblica amministrazione è quindi obbligata per legge a pubblicare alcuni provvedimenti; in caso contrario, il cittadino interessato può agire per ottenere la mancata divulgazione e, quindi, l’accesso voluto, rivolgendo istanza al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Accesso civico generalizzato
Con il D.lgs. 33/2016 è stato introdotto il cosiddetto l’accesso civico generalizzato o Foia (Freedom of Information Act) attraverso il quale è stato previsto e regolato l’accesso civico generalizzato. Attraverso questa norma il cittadino ha facoltà di conoscere dati e documenti in possesso della Pubblica Amministrazione. L’accesso agli atti potrà essere acconsentito solo a condizione che eventuali interessi pubblici o privato non siano compromessi dalla richiesta. L’istanza di accesso non deve essere motivata e la P.A. ha 30 giorni di tempo per decidere se accettare o rigettare la richiesta. In quest’ultimo caso, oppure nel silenzio della P.A. procedente, il cittadino può fare domanda di riesame presso il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che ha l’obbligo di comunicare la propria decisione entro venti giorni dalla richiesta, provvedendo, con adeguata motivazione, all’accoglimento o al rigetto dell’istanza. In caso di ulteriore diniego l’interessato ha la possibilità di ricorrere dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di rigetto.
L’accesso documentale è definito da apposito regolamento, scaricabile qui